Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?

Depenalizzazione: che fine fanno le statuizioni civili?

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 si è disposta l’abrogazione di diverse fattispecie di reato, riformulando i soli fatti dolosi in essi previsti in sanzioni civili pecuniarie, ulteriori rispetto all’eventuale condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.[1]

Tale novella legislativa, facendo venire meno l’esistenza di tali reati nel nostro ordinamento,  ha introdotto pertanto l’abolitio criminis degli stessi, con contestuale applicazione per l’interprete dell’art. 2.2 c.p.. Su questo non vi sono mai stati problemi alcuni.

Ben più problematico è stato interrogarsi sul rapporto della depenalizzazione con le statuizioni civili, dopo la pronuncia della sentenza di condanna già eventualmente pronunciata.

Sul punto, anche se a breve distanza dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 7, si è creato in giurisprudenza, ma anche in dottrina, un vero e proprio contrasto.[2]

Un primo indirizzo giurisprudenziale[3] era favorevole al mantenimento, in capo al giudice penale della impugnazione contro la sentenza di condanna, del potere di decidere il ricorso agli effetti civili. Questo per una serie di motivazioni:

1. per l’art. 2.2. c.p., ultima parte. In particolare, riferendosi la norma alla cessazione dell’esecuzione della condanna e dei relativi effetti penali, si ricavava, a contrario, che gli effetti civili non sarebbero statitravolti dall’abrogazione;

2. per l’art. 11 delle preleggi. Siccome “la legge non dispone che per l’avvenire”, sarebbe stato salvo il diritto della parte civile di veder esaminata la propria azione all’interno del procedimento penale;
3.  per il meccanismo analogo del coevo D. Lgs. n. 8 del 2016, non essendoci differenza ontologica tra i reati oggetto del decreto di abrogazione e di depenalizzazione;
4. per ragioni riconnesse alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Obbligare una parte civile ad adire il giudice civile, nonostante il fatto sia già acclarato, darebbe luogo a diseconomie processuali ed a pericolo di contrasti fra giudicati;
5. per la disciplina transitoria del D. Lgs. n. 7 che permetterebbe al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili.

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